Davigo: ”Quanto è stata efficace la difesa dell’Italia davanti alla Corte di Strasburgo?”

Davigo: ”Quanto è stata efficace la difesa dell’Italia davanti alla Corte di Strasburgo?”

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Dopo le feste pasquali la Consulta continuerà la discussione iniziata nell’udienza pubblica del 23 marzo 2021 in merito alla questione del carcere ostativo, in particolare sulla possibilità di estendere i permessi premio e la libertà condizionale anche a detenuti condannati all’ergastolo in concerto con la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il presidente della seconda sezione penale della Corte di Cassazione Piercamillo Davigo (in foto) ha scritto nel merito sul Fatto Quotidiano che “per altri Stati che hanno avuto fenomeni criminali di particolare gravità la Corte EDU ha ritenuto conformi alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo modalità altrimenti non consentite: ad esempio è stato ritenuto legittimo che il Regno Unito usasse testimoni con identità di copertura nel procedimento penale: (Corte europea dei Diritti dell’uomo, 10.04.2012 Quarta Sezione, nel Caso Marcus Ellis e Rodrigo Simms e Nathan Antonio Martin contro Regno Unito; numero del Ricorso: 46099/06 46699/06)” e ancora “se la difesa dell’Italia ricordasse cosa è accaduto in questo Paese, mostrando, ad esempio, a Strasburgo le immagini della strage di Capaci, e documentasse l’accertata presenza di Cosa Nostra da oltre 150 anni, forse la Corte EDU capirebbe la differenza fra la realtà italiana e quella, ad esempio, dei Paesi scandinavi”.
Il fatto che probabilmente non è stata adeguatamente difesa la legislazione antimafia italiana davanti ai giudici europei sarebbe un dato da tenere in considerazione. Ma andiamo per ordine.
Per comprendere la decisione della Corte di Strasburgo, “occorre considerare – ha scritto Davigo – che la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 13.06.2019 della Prima sezione nel caso Marcello Viola contro l’Italia, ha affermato che ‘la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente, in applicazione dell’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, detta ‘ergastolo ostativo’, limiti eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato e la possibilità di un riesame della sua pena. Pertanto, tale pena perpetua non può essere definita riducibile ai fini dell’articolo 3 della Convenzione’ e che ‘la natura della violazione riscontrata dal punto di vista del medesimo articolo indica che lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena, il che permetterebbe alle autorità di determinare se, durante l’esecuzione di quest’ultima, il detenuto si sia talmente evoluto e abbia fatto progressi tali verso la propria correzione che nessun motivo legittimo in ordine alla pena giustifichi più il suo mantenimento in detenzione, e al condannato di beneficiare così del diritto di sapere ciò che deve fare perché la sua liberazione sia presa in considerazione e quali siano le condizioni applicabili’”.

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Oltretutto la Corte Costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 l’articolo l’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Più specificatamente, ha spiegato l’ex consigliere del CSM “la parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Ha inoltre esteso la dichiarazione di incostituzionalità a detenuti per reati diversi (sostanzialmente terrorismo) ove ricorrano le stesse condizioni”.
Inoltre la stessa sentenza, come ha scritto Davigo “conteneva al minimo le conseguenze della giurisprudenza sovranazionale in quanto non ha introdotto un automatismo nella concessione dei benefici, ma anzi ha affermato che: ‘È certo possibile che il vincolo associativo permanga inalterato anche a distanza di tempo, per le ricordate caratteristiche del sodalizio criminale in questione, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, quale quella che – in particolare, ma non esclusivamente, secondo la ratio stessa di questa pronuncia – è espressa dalla collaborazione con la giustizia. Peraltro, per i casi di dimostrati persistenti legami del detenuto con il sodalizio criminale originario, l’ordinamento penitenziario appresta l’apposito regime di cui all’art. 41-bis, che non è ovviamente qui in discussione e la cui applicazione ai singoli detenuti presuppone proprio l’attualità dei loro collegamenti con organizzazioni criminali”.
Ma, come ha spiegato il giudice Ermellino “il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto, che consideri l’evoluzione della personalità del detenuto. Ciò in forza dell’art. 27 della Costituzione che in sede di esecuzione è parametro di riferimento (a differenza di quanto accade in sede cautelare: ordinanza n. 532 del 2002)” e che inoltre “una valutazione individualizzata e attualizzata non può che estendersi al contesto esterno al carcere, nel quale si prospetti la possibilità di un, sia pur breve e momentaneo, reinserimento dello stesso detenuto, potendosi ipotizzare che l’associazione criminale di originario riferimento, ad esempio, non esista più, perché interamente sgominata o per naturale estinzione”.
Considerando in definitiva la presa di posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo, la sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, l’ordinanza della Corte di Cassazione del 18 giugno 2021 e delle conclusioni dell’Avvocatura dello Stato appare probabile che i giudici costituzionali si esprimeranno a favore dell’abolizione del divieto da parte dei detenuti di ricevere tali benefici se non dopo aver iniziato una concreta collaborazione con la giustizia.
Ma un mafioso non potrà mai rompere il suo sodalizio con una semplice dichiarazione di rito poiché come ci hanno raccontato negli anni i collaboratori di giustizia, dalla mafia (poco importa se si tratta di Cosa Nostra, ‘Ndranghta o Camorra) si esce solo in due modi, o collaborando con lo Stato o da cadavere.

Fonte: Il Fatto Quotidiano, Antimafiaduemila

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